In base a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano in alcuni casi il riscaldamento casa in affitto non deve essere pagato.
Con l’arrivo della stagione fredda è inevitabile accendere gli impianti di riscaldamento. In alcune case e autonomo: ogni singolo abitante ha la possibilità di decidere quando e se accendere l’impianto.
In altre abitazioni invece il riscaldamento è centralizzato e, quindi, viene acceso a determinate ore e per un determinato arco di tempo. Tuttavia, gli abitanti della casa hanno la possibilità di spegnere i termosifoni, qualora non sentissero la necessità di avere il riscaldamento acceso.
Ma oggi vogliamo parlare di un’altra situazione poco conosciuta, ma prevista dall’ordinamento giuridico italiano, secondo la quale il riscaldamento della casa in affitto può anche non essere pagato
Riscaldamento casa in affitto, fai attenzione: in questi casi non devi pagare nulla
Se prendi una casa in affitto una casa, oltre a dover pagare il canone mensile, secondo quanto concordato nel contratto, dovrai farti carico anche delle spese relative ai consumi. Acqua, luce e gas sono a carico dell’inquilino e sono conteggiati in base ai consumi effettivi.
Tuttavia, per il riscaldamento c’è un’eccezione in cui l’inquilino non deve tirare fuori dalle tasche neanche un centesimo. Stiamo parlando delle spese di manutenzione dell’impianto.
Qualora l’impianto di riscaldamento non dovesse funzionare in maniera adeguata o dovesse essere guasto, l’inquilino ha il diritto di avvisare il proprietario di casa che, in tempi celeri, deve risolvere il problema a sue spese.
E così un malfunzionamento di una caldaia, che impedisce di riscaldare adeguatamente la casa, non può mai essere una responsabilità economica dell’inquilino.
Tuttavia bisogna distinguere tra la manutenzione ordinaria e quella straordinaria. Secondo quanto stabilito dalla legge, infatti, l’inquilino ha il compito di occuparsi della manutenzione ordinaria che prevede la pulizia degli impianti e di eventuali certificati obbligatori previsti dalla legge.
Se invece la manutenzione è di tipo straordinario, l’onere economico ricade sempre sul proprietario di casa.
È opportuno precisare che la legge italiana è piuttosto chiara in merito ai diritti e ai doveri del locatore e del locatario, nel tentativo di tutelare entrambe le parti. Pertanto l’eventuale malfunzionamento di un impianto di riscaldamento non autorizza il locatore a smettere di pagare il canone d’ affitto.
In questo caso, infatti, se l’inquilino smette di pagare l’affitto, perché l’impianto di riscaldamento non è funzionante, può essere diffidato e sfrattato per morosità.
Anche le spese relative al riscaldamento devono continuare ad essere pagate, pure se l’impianto non funziona come dovrebbe.