Ecco come comportarsi correttamente, evitando pericolosi disguidi, una volta che ci si appresta ad incassare il premio seguito ad un incidente sul lavoro.
Quello del lavoro è il tema per eccellenza nella cornice dell’opinione pubblica. Certo, sembra ovvio nel quadro delle prerogative costituzionali, nelle quali tale fattore ricopre il primo posto e la prima considerazione: nonché il primo articolo della Carta costituzionale. Il lavoro entra quotidianamente tanto nei pensieri negli ambienti domestici, quanto nelle fonti di emissione dei media di comunicazione di massa.
Nel “caso” italiano, le sottotematiche legate al lavoro attraversano i decenni e i governi, ma i principi di fondo non vengono scalfiti nemmeno dai radicali cambiamenti della società; pertanto, ecco che al termine di un semestre, o di un trimestre, giungono nei canali di informazione istituzionale gli esiti parziali sui dati occupazionali come sulla disoccupazione, dall’ondivago comportamento estremamente scaturito dalla condotta del mercato del lavoro stesso.
Infortuni sul posto di lavoro, come si procede con i risarcimenti
Insomma, l’occupazione risulta dai decenni della contemporaneità il tallone d’Achille della politica giuslavorista dello Stato Italiano. In parte, questo atteggiamento è dovuto alla graduale erosione della cultura d’impresa, facendo scarseggiare la valorizzazione del fattore umano nelle risorse umane; ma soprattutto, le insormontabili difficoltà ad adattare un sistema complesso, ovvero il flusso previdenziale in entrata e in uscita dei lavoratori, con un mondo produttivo dove la componente umana si sta avviando sul viale del tramonto.
A margine però del complementare argomento (altrettanto onnipresente) delle pensioni, del congedo lavorativo, delle possibilità di sfruttare al meglio i contributi versati, vi è certamente l’elemento salute, il quale accompagna le norme interne del lavoro dalle attività con bassissimi rischi di pericolosità a quelle dove gli infortuni sono pressoché una costante. È dall’abbassamento della guardia istituzionale (oltre a tanto illecito, ovviamente) che poi vengono sanciti i ben noti record riguardo le cosiddette “morti bianche”.
Infortunio al lavoro, le responsabilità del datore di lavoro e dell’INAIL
Il capitolo infortuni ha portato, in anni recenti, ad integrare all’interno del personale di lavoro, una serie di figure di monitoraggio per il rispetto delle leggi anti-infortunio, e di rilevazione delle carenze in fatto di sicurezza nei posti assegnati.
A partire dalla busta paga, il risarcimento in caso di danni fisici viene “alimentato” da specifiche trattenute in busta paga sugli importi pagati dal datore di lavoro. In caso di infortunio, il datore “copre” i primi tre giorni; dal quinto a tutto il periodo di astensione, i costi sono sostenuti dall’INAIL.
L’Istituto risarcisce il 60% della retribuzione media giornaliera; se l’inabilità temporanea si prolunga per più di 90 giorni, il risarcimento quotidiano sale al 75%. È importante che in busta paga, il giorno dell’infortunio sia corrisposto dal datore di lavoro al 100% (il lavoro è effettivo negli attimi precedenti l’incidente) e non al 75%.
Oltre al pagamento del risarcimento giornaliero, dopo l’inoltro della denuncia all’INAIL, quest’ultimo provvederà al risarcimento del danno differenziale, ossia la quantificazione economica legate al verificarsi di menomazioni e/o di invalidità temporanea non riconosciuta. Inoltre, nel cedolino INPS, il lavoratore, anche facendosi assistire da un avvocato o da un perito, deve fare attenzione affinché il grado di invalidità, i giorni di inabilità parziale o totale siano convertiti in risarcimento economico senza errori e omissioni.